Il Decreto Legge 123 di cui in oggetto ha sostituito l’art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.
Le Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il Responsabile dell’Adempimento dell’obbligo medesimo, invitandolo ad ottemperare alla Legge.
Nelle more dell’attivazione dell’ANIST, l’Ufficio Alunni della scuola cura la trasmissione al sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso l’istituzione scolastica. I docenti e l’Ufficio Alunni verificano la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell’istruttoria dei docenti e dell’Ufficio Alunni, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo, invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
In caso di violazione dell’obbligo di istruzione, il sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale, a farne denuncia per iscritto.
SI INVITANO PERTANTO I GENITORI A CONTROLLARE LE ASSENZE DEI PROPRI FIGLI E A GIUSTIFICARLE TEMPESTIVAMENTE.
Per ulteriori informazioni consultare l’allegata circolare.
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