La Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 13 gennaio 2022, ha fissato il seguente principio di diritto: “La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall’applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall’altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un’autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l’insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”.
Nella stessa direzione vanno le varie sentenze della Corte di Cassazione, che cassando i ricorsi del Ministero dell’Istruzione a seguito di soccombenza, hanno stabilito che, seppur permane l’impossibilità della conversione del contratto a tempo indeterminato deve comunque essere riconosciuto un risarcimento del danno quantificabile fino ad un massimo di 12 mensilità. Sarà il giudice a stabilire l’ammontare del risarcimento.
CARTA DEL DOCENTE – ARRETRATI
Diritto-Dovere è quello di formarsi e aggiornarsi per il personale docente. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato che riconduce la dottrina agli art. 64 e 66 del CCNL vigente.
La Sentenza afferma che la formazione è necessaria per tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, così anche gli “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un’indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell’insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Con motivazioni che mettono al centro della discussione il valore indiscusso del Contratto, i docenti di religione, incaricati annuali e dunque a tempo determinato, sono pienamente riconosciuti nella loro funzione docente e nella piena equiparazione al restante personale di ruolo della scuola, il Consiglio di Stato ha operato un primo e significativo atto di giustizia e di equità. (G.F.)
A seguito della revisione dei beneficiari della carta docente con la legge 103/2023 viene estesa al personale docente con contratto al 31 agosto (annuale), rimangono esclusi i contratti al 30 giugno e i supplenti, per tutti naturalmente la legge non prevede il risarcimento degli anni passati. Il ricorso recuperare gli anni precedenti per gli incaricati al 31 agosto
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